Decreto Requisiti Minimi 2026: guida per installatori su impianti e VMC
Oggi, 3 giugno 2026, entra ufficialmente in vigore il nuovo DM 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi) destinato ad aggiornare il quadro nazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Per chi lavora ogni giorno su impianti termici, pompe di calore, sistemi di ventilazione e automazione edificio, il decreto non rappresenta soltanto un aggiornamento normativo. Cambia infatti il modo in cui gli impianti vengono valutati all’interno dell’equilibrio energetico complessivo dell’edificio.
Per idraulici ed installatori, le conseguenze operative sono concrete. In molti interventi sarà sempre più difficile rispettare i parametri richiesti senza integrare sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, dispositivi BACS e una gestione più evoluta dell’impianto.
Per gli installatori significa confrontarsi con nuove richieste progettuali, una maggiore attenzione alla qualità dell’aria indoor e una crescente integrazione tra impiantistica, automazione ed efficienza energetica.
Cos’è il Decreto Requisiti Minimi 2026
Il nuovo decreto sostituisce il precedente DM 26 giugno 2015, mantenendone l’impostazione generale ma introducendo requisiti più restrittivi e criteri di calcolo più coerenti con l’evoluzione della normativa europea EPBD.
Il provvedimento si applica:
- alle nuove costruzioni;
- alle ristrutturazioni importanti;
- agli interventi di riqualificazione energetica rilevanti.
Dal punto di vista operativo esiste però una distinzione fondamentale. I progetti con titolo abilitativo presentato prima del 3 giugno 2026 continueranno infatti a seguire il regime precedente. Tutti gli altri dovranno rispettare i nuovi parametri energetici.
Questo aspetto è particolarmente importante per installatori e imprese che stanno lavorando su cantieri con pratiche edilizie in fase avanzata o su commesse che entreranno in esecuzione nei prossimi mesi.

Le principali modifiche tecniche introdotte dal Decreto Requisiti Minimi 2026
Oltre al rafforzamento generale delle prestazioni energetiche, il nuovo Decreto Requisiti Minimi introduce cambiamenti tecnici molto concreti nel modo in cui vengono valutati involucro edilizio, impianti e infrastrutture tecnologiche. Alcune modifiche avranno un impatto diretto anche sul lavoro quotidiano di installatori, termotecnici e imprese impiantistiche.
Ponti termici: stop ai calcoli semplificati
Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la gestione dei ponti termici. Fino ad oggi, in molti casi veniva applicata una maggiorazione forfettaria sulle dispersioni termiche dell’edificio, generalmente compresa tra il 5% e il 10%.
Con il nuovo decreto il metodo diventa molto più rigoroso. I ponti termici dovranno infatti essere valutati tramite calcolo esplicito dei coefficienti lineici ψ secondo metodologia UNI EN ISO 10211.
Questo comporta una modellazione molto più accurata dei nodi costruttivi, con un numero di verifiche variabile in base:
- al livello di intervento;
- alla zona climatica;
- alla posizione dell’isolamento;
- alla complessità dell’involucro;
Dal punto di vista impiantistico, questo significa edifici con dispersioni più controllate ma anche una maggiore sensibilità agli errori di progettazione e installazione.
Nuovi criteri per la trasmittanza media dell’involucro
Anche il parametro H’t, cioè la trasmittanza termica media dell’involucro, viene aggiornato.
Nel vecchio regime il limite era definito principalmente in funzione della zona climatica e del rapporto superficie/volume dell’edificio. Con il nuovo decreto entra invece in gioco anche la percentuale di superficie vetrata.
Il sistema diventa quindi più flessibile per edifici con grandi superfici trasparenti, tipici soprattutto del settore terziario e commerciale, evitando penalizzazioni automatiche nei calcoli energetici.

Fotovoltaico obbligatorio: aumentano le soglie minime
Il decreto aumenta in modo importante anche i requisiti minimi per gli impianti fotovoltaici.
Le nuove soglie previste sono:
- 50 W/m² per edifici residenziali;
- 100 W/m² per edifici non residenziali.
Si tratta di un incremento molto rilevante rispetto ai precedenti 20 W/m² applicati indistintamente.
Per gli installatori questo significa una maggiore integrazione tra impianti elettrici, pompe di calore, accumuli e sistemi di gestione energetica dell’edificio.
Pompe di calore: conta il rendimento reale stagionale
Un altro punto centrale riguarda le pompe di calore e più in generale gli impianti termici ad alta efficienza.
Il nuovo decreto recepisce in modo più diretto i criteri europei previsti dalla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e dal Regolamento UE 2017/1369. La valutazione dell’efficienza non viene più basata solo sulle prestazioni nominali di laboratorio, ma sui rendimenti stagionali reali come SCOP ed ηs.
Questo approccio premia gli impianti ben dimensionati e correttamente regolati, penalizzando invece installazioni sovradimensionate o prive di adeguata gestione climatica.
BACS obbligatori anche nelle riqualificazioni importanti
Anche i sistemi BACS vengono coinvolti in modo più esteso. Se in passato erano richiesti principalmente nelle nuove costruzioni non residenziali oltre determinate soglie impiantistiche, ora l’obbligo si estende anche a ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche di edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW.
L’obiettivo è garantire monitoraggio continuo, regolazione automatica e ottimizzazione dei consumi energetici durante il reale esercizio dell’edificio.
Infrastrutture di ricarica elettrica integrate negli edifici
Per la prima volta il decreto introduce prescrizioni precise anche sulle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica. Negli edifici residenziali con oltre 10 posti auto diventa obbligatoria la predisposizione per la ricarica elettrica, con potenza minima prevista di 1 kW per posto auto.
Negli edifici non residenziali con parcheggi aperti al pubblico viene invece richiesta l’installazione effettiva di punti di ricarica. Anche questo aspetto spinge verso una progettazione sempre più integrata tra impianti elettrici, gestione energetica e automazione edificio.
VMC e Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa devono sapere gli installatori
Un riferimento tecnico sempre più rilevante nella progettazione dei sistemi di ventilazione è la UNI EN 16798-1, in vigore dal 2019 e utilizzata come base per la definizione dei requisiti di qualità dell’aria indoor e dei criteri di ventilazione negli edifici.
È importante chiarire un aspetto spesso frainteso: la norma non è un manuale operativo di progettazione della VMC. Non definisce soluzioni “standard” da applicare, ma fornisce parametri, metodi di calcolo e livelli di prestazione attesi, inclusi criteri sulla filtrazione e sulla qualità dell’aria.
Le scelte progettuali restano quindi in capo al progettista, che deve valutare caso per caso in funzione della destinazione d’uso, dei carichi interni e delle condizioni dell’edificio.
Il ruolo della UNI EN 16798-1 è stato ulteriormente rafforzato dal suo richiamo all’interno del Decreto CAM aggiornato del 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, che ne consolida l’utilizzo come riferimento tecnico nelle progettazioni pubbliche e private orientate alla sostenibilità. Dal 13 novembre 2025 è disponibile anche una appendice nazionale a questa norma che non modifica ma integra con parametri tecnici legati al panorama italiano.
La VMC entra in gioco su due fronti:
- riduzione delle dispersioni energetiche legate al ricambio aria;
- miglioramento dell’IAQ, cioè della Indoor Air Quality.
Per gli installatori questo comporta alcune implicazioni operative precise.
La progettazione delle reti aerauliche assume maggiore importanza rispetto al passato. Portate, perdite di carico, rumorosità e bilanciamento dell’impianto incidono direttamente sulle prestazioni dichiarate dell’edificio.
Anche la scelta dell’unità VMC diventa più strategica. Efficienza del recuperatore, consumi elettrici specifici, gestione della filtrazione e integrazione con il sistema edificio-impianto sono aspetti che oggi pesano sia sul comfort sia sulla conformità normativa.
Tra le soluzioni oggi più richieste nel settore troviamo i sistemi di ventilazione Zehnder Solution, marchio specializzato nella VMC residenziale ad alta efficienza disponibile nel catalogo professionale di STIP: Vai ai sistemi di trattamento aria di Zehnder Solution.
L’interesse crescente verso questi sistemi non dipende soltanto dall’efficienza energetica. Sempre più progettisti e committenti stanno infatti valutando comfort acustico, filtrazione dell’aria e continuità delle prestazioni nel tempo come elementi centrali nella scelta impiantistica.
Regime transitorio: quali progetti seguono ancora il vecchio decreto
Per gli installatori il primo passo è capire quali cantieri ricadranno effettivamente sotto il nuovo regime normativo e quali continueranno invece a seguire il DM precedente. Il Decreto Requisiti Minimi 2026 introduce un regime transitorio piuttosto chiaro per i cantieri già avviati.
Gli interventi con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026, inclusi permesso di costruire, SCIA o altre pratiche edilizie equivalenti, continuano infatti ad applicare il precedente DM 26 giugno 2015, anche nel caso in cui i lavori vengano eseguiti o completati successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto.
Per progettisti, installatori e imprese questo aspetto è particolarmente importante nella gestione dei cantieri già programmati o delle commesse in fase di approvazione.
Più delicata è invece la questione delle varianti progettuali. Nel settore tecnico si sta infatti discutendo molto sull’impatto delle modifiche presentate dopo il 3 giugno 2026 nei progetti autorizzati con il vecchio regime.
In generale, quando una variante incide in modo significativo sulla prestazione energetica dell’edificio o sugli impianti, è consigliabile verificare attentamente con il progettista termotecnico se debbano essere applicati i nuovi requisiti introdotti dal decreto.
Come affrontare al meglio il DM 28 ottobre 2025
Diventa importante, per i progettisti dell’involucro, lavorare in modo più integrato con termotecnici e figure energetiche già nelle prime fasi del progetto. Molti aspetti che in passato venivano risolti in fase esecutiva oggi incidono direttamente sul rispetto dei parametri energetici finali.
Ecco perché il progetto architettonico, da subito, deve essere validato dai progettisti degli impianti: non sono layers separati ma lavorano in sinergia.
Se dal punto ti vista progettuale questa concomitanza può offrire innegabili vantaggi economici (si evitano modifiche in corso d’opera, ed azioni distruttive sul costruito), dal punto di vista commerciale conviene iniziare subito a proporre:
- sistemi VMC con recupero ad alta efficienza;
- regolazioni evolute e BACS;
- soluzioni integrate con pompe di calore;
- sistemi di monitoraggio e gestione consumi.
Chi continuerà a proporre impianti “minimi” rischia infatti di trovarsi fuori mercato nel giro di pochi anni, soprattutto nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni energetiche più evolute.
Nuove regole, nuove opportunità per gli installatori
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2026 aumenta sicuramente il livello tecnico richiesto nel settore impiantistico, ma apre anche nuove opportunità per gli installatori più aggiornati.
Ventilazione meccanica controllata, automazione edificio e integrazione impiantistica stanno diventando componenti centrali dei nuovi standard energetici. Conoscere queste tecnologie e proporle correttamente permette non solo di rispettare le normative, ma anche di aumentare il valore delle proprie installazioni.
Nel catalogo professionale di STIP sono disponibili soluzioni dedicate a trattamento aria, VMC, regolazione e impiantistica tecnica pensate per installatori e professionisti del settore.
Scopri tutte le soluzioni disponibili sul nostro shop.